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Radioascolto e uso di ricetrasmittenti, aspetti legali
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Radioascolto e uso di ricetrasmittenti, aspetti legali

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Indice dei contenuti

Introduzione
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Il radioascolto, dunque l’ascolto dei segnali presenti sulle onde radio, è una affascinante attività praticata da moltissimi appassionati (SWL) in tutto il mondo.

Questa attività implica il possesso di apparati riceventi o ricetrasmittenti, l’uso dei quali è regolato da apposite leggi.
Essere all’oscuro di queste leggi o norme comporta il rischio di operare in condizioni di illegalità che si configurano prevalentemente (non esaustivamente) nei seguenti scenari:

  • L’intercettazione di trasmissioni non destinate alla pubblica diffusione (per es. comunicazioni delle forze dell’Ordine, dei servizi di emergenza ecc.)
  • L’ascolto di frequenze di libera ricezione tramite ricetrasmittenti il cui uso richiede il possesso di autorizzazioni o licenze.
  • La trasmissione facendo uso di frequenze, radio e modalità operative in combinazioni che richiedono di disporre di autorizzazioni o licenze (per es. la Patente di operatore di stazione di radioamatore) rilasciate dal Ministero competente.

Diffusa ignoranza delle leggi, carenza di informazioni commerciali e ampia disponibilità di ricetrasmittenti a bassissimo costo ingenerano in molti la falsa convinzione che:

  • l’attività di ascolto sia sempre libera e attuabile con ogni apparecchiatura radio;
  • sia lecita la trasmissione su bande ad uso privato collettivo (es. banda CB o PMR446) con apparati radio non omologati per tali scopi.

Indicazioni operative
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I brevi estratti che seguono, derivanti da articoli apparsi su RadioRivista (organo ufficiale dell’Associazione Radioamatori Italiani), contengono indicazioni utili all’operare nel rispetto della legge:

  1. il radioascolto sulle (sole) bande OM è libero (autorizzazione SWL facoltativa);
  2. vi sono poi altre gamme di “libero radioascolto”: broadcasting, stazioni campione di tempo e frequenza, utilities;
  3. il possesso e l’uso di apparati solo riceventi (anche scanner) sono attività libere in linea di principio, purché non ci sia evidenza di ascolto di frequenze “proibite” (flagranza o memorizzazione delle frequenze o diffusione di messaggi: ved. sopra nel testo);
  4. il possesso e l’uso di apparati trasmittenti è consentito senza autorizzazione generale solo per apparati CB e PMR446 omologati;
  5. il possesso di apparati diversi da CB e PMR446 dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) esser consentito, purché essi non siano “pronti all’uso” (nel senso anzidetto e con le raccomandazioni che abbiamo dato).

Carlone, Michele (IZ2FME). “Gli apparati per l’attività di SWL e per i radioamatori e le gamme di frequenza praticabili”. RadioRivista, n. 3 (2024).

L’ascolto delle comunicazioni svolte tra le stazioni del servizio di radioamatore è libero (art. 134 del Codice delle comunicazioni elettroniche). Si parla di comunicazioni fra i radioamatori, non di qualsiasi trasmissione presente sulle bande attribuite “anche” al servizio di radioamatore, situazione possibile sulle bande laddove i radioamatori sono a statuto secondario. Rimane il dubbio se sia consentito l’ascolto delle comunicazioni svolte al di fuori dell’ambito radiantistico. Mi riferisco alle comunicazioni previste dagli art. 141 («Calamità - contingenze particolari») e 142 («Assistenza»), i cui ascolti non sono opportuni, ma non violano alcuna norma.

Gallizia, Jean (IK1BTO). “Scopriamo insieme cosa si può ascoltare con la radio? /1”. RadioRivista, n. 12 (2024).


Un caso pratico
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Alla luce di quanto sopra esposto è possibile analizzare un caso tipico, dunque la detenzione da parte di un ascoltatore (SWL) di una ricetrasmittente “palmare” senza le opportune autorizzazioni.

L’interpretazione restrittiva delle leggi configurerebbe come illegale la detenzione di queste ricetrasmittenti: come poter dimostrare che la radio non sia pronta all’uso?
Non sarebbe possibile, per esempio, rimuovere il microfono interno da una ricetrasmittente “palmare” (diversamente da quanto si potrebbe fare con una radio da stazione, con microfono esterno scollegabile.)


Conclusioni
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Non vi sono porzioni di spettro radio per le quali non siano stati individuati un Servizio, un Gestore o un Utilizzatore!

Lo spettro radio è una risorsa naturale finita e dunque gestita attraverso licenze definite dalle autorità nazionali e sovranazionali. In Italia il riferimento in tal senso è il PNRF (Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze).

Una panoramica sui servizi di comunicazione elettronica che richiedono un’autorizzazione generale o una licenza individuale è disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla pagina: Radio - Autorizzazioni e licenze.

Marco Papi
Autore
Marco Papi